Consultazione sul Mutuo riconoscimento delle merci

Questo questionario aiuterà la Commissione europea (DG GROW) a valutare quanto bene le PMI comprendono e applicano il principio del Mutuo Riconoscimento delle merci nel mercato unico dell’UE. I risultati permetteranno di individuare specifiche lacune informative, esigenze di supporto e opportunità di formazione.

Le tue risposte resteranno anonime. I risultati saranno utilizzati nella valutazione in corso da parte della Commissione europea del Regolamento sul Mutuo Riconoscimento (UE) 2019/515 e per future attività di sensibilizzazione e supporto nell’ambito del Programma per il Mercato Unico.

Grazie per il tuo contributo! Aiuterà a migliorare il Mercato Unico per le PMI.

Compila il questionario entro il 15 gennaio 2026 : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MR_principle

 

 

Regolamento UE 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci

Il documento spiega in modo pratico come funziona il principio del reciproco riconoscimento per le merci non armonizzate nell’UE, aiutando le imprese a commercializzare prodotti in altri Stati membri.

 1. Cos’è il reciproco riconoscimento

  • Una merce legalmente commercializzata in uno Stato membro può essere venduta anche in un altro, anche se non rispetta le regole tecniche nazionali del paese di destinazione.
  • Vale solo per prodotti non armonizzati o per aspetti non coperti da norme UE.

 2. Quando serve informare le autorità

  • Di norma non serve informare le autorità del paese di destinazione.
  • Eccezione: se quel paese richiede una autorizzazione preventiva per quel tipo di prodotto.

3. Autorizzazioni e prove

  • Se un prodotto ha già un’autorizzazione in un altro Stato membro, non si devono ripetere test o certificazioni inutilmente.
  • Le autorità devono accettare rapporti di prova e certificati validi rilasciati in altri Stati membri.

4. Quando un prodotto è “legalmente commercializzato”

Un prodotto è considerato legalmente commercializzato se:

  • rispetta le regole tecniche del paese di origine ed è disponibile per gli utilizzatori finali, oppure
  • non esistono regole tecniche per quel prodotto nel paese di origine, ma è comunque messo a disposizione degli utilizzatori finali.

L’origine geografica (UE o Paesi terzi) non conta, salvo per i paesi SEE/EFTA.

 5. Dichiarazione di reciproco riconoscimento

  • È un modello standard che l’impresa può compilare per facilitare la valutazione da parte delle autorità del paese di destinazione.
  • Contiene:
    • descrizione del prodotto
    • informazioni sulla sua commercializzazione nello Stato membro di origine

6. Valutazione delle merci da parte delle autorità

Le autorità del paese di destinazione possono valutare le merci per verificare:

  • se sono legalmente commercializzate altrove
  • se gli interessi pubblici (salute, sicurezza, ambiente…) sono adeguatamente tutelati

Durante la valutazione, il prodotto può restare sul mercato, salvo casi urgenti.

7. Decisione amministrativa

Se l’autorità decide di limitare o vietare l’accesso al mercato, deve emettere una decisione amministrativa motivata, che includa:

  • la regola tecnica applicata
  • le ragioni di interesse pubblico
  • le prove tecniche
  • le argomentazioni dell’operatore
  • i mezzi di ricorso disponibili

 8. Cosa fare se non si è d’accordo

  • È possibile ricorrere ai rimedi nazionali.
  • Oppure attivare SOLVIT, una procedura gratuita e più rapida per risolvere controversie transfrontaliere tra imprese e autorità pubbliche.